Pontificia Commission per la Tutela Minori

Città del Vaticano - Con il Rescriptum ex Audientia del 20 maggio 2026 Leone XIV ha approvato il nuovo Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Il provvedimento, controfirmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, è entrato immediatamente in vigore e resterà in prova per un triennio, al termine del quale la Commissione sottoporrà al Pontefice il testo da rendere definitivo. Undici anni dopo la prima versione, approvata nel 2015 sulla scorta del chirografo con cui Francesco aveva istituito l'organismo nel marzo 2014, l'impianto ritrova una chiarezza giuridica di cui si sentiva il disperato bisogno.

Negli anni passati le polemiche attorno alla Commissione sono state numerose e spesso aspre. Da un lato c’è stata la nomina di personaggi problematici e dall’altro una non chiarezza giuridica. Il caso più noto resta quello del gesuita Hans Zollner, divenuto in breve la figura-simbolo della lotta agli abusi e poi rimasto inerte di fronte alle denunce delle presunte vittime di Marko Ivan Rupnik, suo confratello nella Compagnia di Gesù. Dopo che Silere non possum rese pubblica la vicenda della lettera a lui inviata da una ex consacrata, Zollner si dimise dalla Pontificia Commissione dicendo che la Commissione non era abbastanza autonoma. Peccato che questo non sia il compito della commissione e i suoi membri, proprio come Zollner, parlano molto e lavorano poco.

Vicende di questo tipo hanno potuto prosperare anche grazie all'ambiguità che ha attraversato il pontificato di Francesco. In quei margini di indeterminatezza alcuni protagonisti hanno condotto le proprie battaglie personali. Ne offre prova la stessa disciplina della Commissione. Se nel 2015 Francesco la qualificava come «una autonoma Istituzione collegata con la Santa Sede, avente personalità giuridica pubblica», nel 2022, con la Praedicate Evangelium, al numero 78 disponeva:

« § 1. Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il cui compito è fornire al Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili. § 2. La Pontificia Commissione assiste i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile. § 3. I Membri della Pontificia Commissione sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni e sono scelti tra chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e laici di varie nazionalità che si distinguono per scienza, comprovata capacità ed esperienza pastorale. § 4. La Pontificia Commissione è presieduta da un Presidente delegato e da un Segretario, entrambi nominati dal Romano Pontefice per un periodo di cinque anni. § 5. La Pontificia Commissione ha suoi propri Officiali e opera secondo le proprie norme approvate»

Lo Statuto e la Costituzione apostolica, dunque, si contraddicevano. Il primo descriveva un soggetto autonomo, dotato di personalità giuridica propria; la seconda lo collocava all'interno di un Dicastero della Curia. Una sovrapposizione normativa che nel pontificato di Francesco si è ripetuta in più ambiti, come quando la guida del Governatorato è stata affidata a una figura non cardinalizia, sebbene l'articolo 8 della Legge fondamentale riservasse allora quell'incarico a un cardinale.

Leone XIV si trova così a ricomporre l'ennesima incongruenza ereditata, come gli è toccato fare in più occasioni negli ultimi mesi. L'articolo 1 del nuovo Statuto stabilisce che la Commissione «è istituita presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, con cui collabora» e rinvia all'articolo 3 - assente nella redazione precedente - per la disciplina di quella collaborazione.

Dentro la Dottrina della Fede

L'articolo 3 regola la cooperazione punto per punto. Il presidente della Commissione, o in alternativa il segretario, viene nominato membro del Dicastero per la durata del mandato; il prefetto designa uno o più osservatori per le assemblee plenarie; lo scambio di informazioni è previsto in occasione della redazione del Rapporto annuale, della preparazione delle visite ad limina e dei programmi di formazione. La Commissione risulta così integrata nell'attività del Dicastero.

È bene chiarire che il Dicastero per la Dottrina della Fede non sovrintende soltanto all'ortodossia: l'articolo 70 della Praedicate Evangelium spiega che è articolata in due Sezioni, e la Sezione disciplinare - attraverso il proprio Ufficio e il Tribunale ivi istituito - istruisce i delitti riservati al Dicastero, tra i quali rientra l'abuso sessuale di minori commesso da chierici, dichiarando e irrogando le sanzioni canoniche. Si tratta, in concreto, dell'organo che giudica e che commina le pene.

Una collocazione già prevista nel 2022

La sistemazione risale al pontificato precedente. L'articolo 78 § 1 della Praedicate Evangelium, nel 2022, aveva già istituito la Commissione «presso il Dicastero per la Dottrina della Fede», affidandole il compito di consigliare il Romano Pontefice e di proporre iniziative per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Ricevendone i membri nell'aprile di quell'anno, Francesco affrontò l'obiezione che la nuova sede potesse comprimerne la libertà di pensiero e di azione e la descrisse come un arricchimento reciproco: la Commissione sarebbe rimasta nell'organigramma curiale presso il Dicastero, conservando l'indipendenza della propria dirigenza e il rapporto diretto con il Papa attraverso il presidente. Restava irrisolto un solo punto, e non marginale: i confini di competenza fra i due organismi. È quel margine di indeterminatezza che lo Statuto del 2026 elimina, ricomponendolo a favore del Dicastero.

Il peso della Segreteria di Stato

Il mutamento di maggiore rilievo politico riguarda un soggetto che nello Statuto del 2015 non compariva mai e che ora ricorre con regolarità: la Segreteria di Stato. La nomina dei membri richiede il suo nulla osta (art. 8 § 1); il nulla osta è necessario anche perché il presidente possa proporre ai prefetti delle istituzioni curiali forme di collaborazione (art. 2 § 7); una «consultazione informativa» della Segreteria precede la presentazione del Rapporto annuale (artt. 2 § 6 e 7); ed è alla Segreteria che la Commissione riferisce quando un membro non sia in grado di adempiere il proprio incarico (art. 8 § 7). Nella redazione del 2015 i membri venivano nominati dal Pontefice senza alcun passaggio intermedio.

Il caso più indicativo è quello del Rapporto annuale sulle politiche di tutela, disciplinato per la prima volta a livello statutario: l'intero articolo 7 è nuovo, con le sezioni Missio universalis e Missio localis. La sua pubblicazione è subordinata al consenso del Romano Pontefice e alla previa consultazione informativa della Segreteria di Stato. Lo strumento pensato per rendere conto dell'operato della Chiesa in materia nasce dunque accompagnato da una procedura di controllo sulla propria diffusione.

Quel che cambia e quel che resta

Lo Statuto odierno è molto più articolato del precedente: istituisce un Consiglio esecutivo permanente (art. 11), prevede un corpo di consultori regionali (art. 12), distingue i gruppi di lavoro in regionali e di studio (art. 10), porta i membri da diciotto a ventitré e il mandato da tre a cinque anni, introduce un piano strategico quinquennale. Sul piano operativo dettaglia compiti - sviluppo delle Linee guida, sistemi di segnalazione, centri di accoglienza e accompagnamento delle vittime - che la versione del 2015 si limitava ad accennare. E conserva, all'articolo 1 § 2, il riferimento diretto al Santo Padre attraverso il presidente nelle materie di competenza dell'organismo.

La commissione, di fronte a «violazioni ripetute» o a «gravi carenze» dei sistemi locali di segnalazione, può unicamente sottoporre valutazioni e raccomandazioni ai Dicasteri competenti (art. 6 § 4). La sua funzione rimane quella consultiva delineata nel 2014.

Il testo vale ad experimentum per tre anni. Allo scadere, la Commissione presenterà al Pontefice le eventuali modifiche per l'approvazione dello Statuto definitivo, secondo le modalità concordate con il Dicastero e previa consultazione della Segreteria di Stato, come il nuovo assetto ormai prescrive.

p.R.T.
Silere non possum 



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