Nella Chiesa si registra da tempo una deriva preoccupante, alimentata dal fatto che per anni figure come Amedeo Cencini hanno avuto voce in capitolo su temi come omosessualità e pedofilia senza possederne alcuna competenza. Cencini è il prete-psicologo coperto dall'Ordine degli Psicologi del Veneto: una copertura grazie alla quale continua a esercitare la professione e, con essa, ad arrecare grave danno a seminaristi e religiosi. Il punto è che ancora oggi, dentro la Chiesa, alcuni persistono nell'accostare omosessualità e pedofilia, nonostante tra le due non esista alcuna correlazione. Anzi: i casi più numerosi maturano in ambito familiare, dove a commettere abusi su minori sono uomini "eterosessuali" - un dato che la statistica e la ricerca scientifica hanno da tempo acclarato, smentendo alla radice quel pregiudizio.
Su questo stesso terreno interviene ora la Corte di giustizia dell'Unione europea, che con una recente sentenza fissa un principio molto chiaro: l'amalgama tra omosessualità e pedofilia non è un'opinione tollerabile, ma un atto giuridicamente illecito nel momento in cui uno Stato arriva a iscriverlo nelle proprie leggi. Vale allora la pena domandarsi quale giudizio quella stessa Corte riserverebbe ai tanti sedicenti psicologi o formatori di seminario che, anziché valutare la maturità sessuale e affettiva del candidato, concentrano l'attenzione sull'orientamento, ostaggi di una convinzione deviata: che l'omosessuale, prima o poi, "ci darà problemi con i minori". Non è così. Non lo è mai stato.
Il 21 aprile 2026 la Corte di giustizia dell'Unione europea, riunita nella sua formazione più solenne - l'assemblea plenaria -, si è pronunciata nella causa Commissione europea / Ungheria, registrata con il numero C-769/22 e significativamente intitolata «Valori dell'Unione» (ECLI:EU:C:2026:326).
La legge ungherese e il suo titolo
All'origine della controversia c'è la legge ungherese n. LXXIX del 15 giugno 2021, formalmente presentata come «legge che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori». Sotto quella veste - la lotta agli abusi sui bambini - il legislatore di Budapest aveva inserito un pacchetto coordinato di modifiche normative che colpivano qualcosa di affatto diverso: la rappresentazione e la «promozione» dell'omosessualità, della divergenza rispetto al sesso assegnato alla nascita e del cambiamento di sesso.
In concreto, attraverso interventi sulla legge sulla protezione dei minori (1997), sulla legge sulla pubblicità commerciale (2008), sulla legge sui servizi di media (2010), sulla legge sull'istruzione pubblica nazionale (2011) e sul registro dei casellari giudiziari (2009), l'Ungheria aveva sottoposto i contenuti relativi a persone e stili di vita non cisgender o non eterosessuali al medesimo regime di restrizione previsto per la diffusione ai minori della pornografia e della violenza.
È proprio in questa architettura - nel titolo «anti-pedofilia» che fa da contenitore a norme contro la rappresentazione dell'omosessualità - che la Commissione, sostenuta da una larghissima coalizione di Stati membri, ha individuato il vizio decisivo.
Il fronte degli intervenienti
Il ricorso per inadempimento della Commissione non è rimasto un affare bilaterale. A sostegno dell'esecutivo dell'Unione sono intervenuti sedici Stati membri - Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia - oltre al Parlamento europeo. La presenza di Tallinn tra i firmatari colloca direttamente l'Estonia nel novero degli Stati che hanno chiesto alla Corte di affermare l'incompatibilità della legge ungherese con i valori comuni dell'Unione.
Che cosa ha deciso la Corte
Il dispositivo è articolato in sette distinte dichiarazioni di inadempimento. L'Ungheria è stata riconosciuta in violazione:
della direttiva sul commercio elettronico (2000/31), della direttiva servizi (2006/123) e della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13, come modificata dalla direttiva 2018/1808), per le diverse disposizioni che restringono o vietano l'accesso dei minori ai contenuti in questione e la relativa pubblicità;
degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali - rispettivamente dignità umana, vita privata e familiare, libertà di espressione e informazione, non discriminazione;
dell'articolo 10 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e dell'articolo 8, paragrafo 2, della Carta, per le modifiche alla normativa sul casellario;
e, soprattutto, dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea - la norma che enuncia i valori fondativi: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
La condanna alle spese completa il quadro: l'Ungheria sopporterà i propri oneri e quelli della Commissione.
Il cuore della motivazione: l'associazione che offende la dignità
Il passaggio che dà alla sentenza il suo peso storico è quello in cui la Corte spiega perché il semplice accostamento legislativo costituisce un illecito.
I giudici osservano che le disposizioni controverse hanno l'effetto di stigmatizzare e marginalizzare le persone non cisgender o non eterosessuali per il solo fatto della loro identità o del loro orientamento. A questa stigmatizzazione, però, se ne aggiunge un'altra, più insidiosa: collocando le restrizioni dentro una legge intitolata alla lotta ai «delinquenti pedofili», lo Stato ungherese ha realizzato, in un atto avente forza vincolante, un'associazione tra il non essere cisgender o eterosessuali, da un lato, e la delinquenza pedofila, dall'altro.
Una simile associazione, scrive la Corte, per il suo effetto offensivo e stigmatizzante - e poiché è idonea a suscitare lo sviluppo di comportamenti di odio verso quelle persone - lede la dignità umana ai sensi dell'articolo 1 della Carta. Il messaggio implicito che essa veicola, recependo l'impostazione della Commissione, è che le persone non cisgender o non eterosessuali costituirebbero una «minaccia fondamentale» per la società, alla stregua dei pedofili: un trattamento che mira a stabilire, mantenere o rafforzare la loro «invisibilità» sociale all'interno di una società caratterizzata dal pluralismo.
La Corte respinge inoltre l'argomento difensivo secondo cui il titolo della legge sarebbe un mero espediente di tecnica legislativa, privo di valore sostanziale: l'accento delle disposizioni, rileva, cade proprio sulla regolazione e sulla restrizione dei contenuti riguardanti modi di vita non cisgender o non eterosessuali.
Niente scudo dell'«identità nazionale»
Budapest aveva invocato l'articolo 4, paragrafo 2, TUE - il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri - per rivendicare un margine di apprezzamento su questioni ritenute strettamente legate alla propria identità costituzionale. La Corte chiude la porta: l'articolo 4, paragrafo 2, va letto insieme all'articolo 2 e tutela soltanto una concezione dell'identità nazionale conforme ai valori dell'Unione. Poiché la legge modificativa disconosce i valori di rispetto della dignità umana, di uguaglianza e di rispetto dei diritti umani - compresi i diritti delle minoranze -, l'Ungheria non può invocare la propria identità nazionale per giustificarla.
In altre parole: l'appartenenza all'Unione comporta valori comuni che gli Stati si sono impegnati a rispettare in modo continuativo, e questi non possono variare da uno Stato all'altro.
Perché conta
Al di là del caso ungherese, la pronuncia fissa un principio destinato a pesare ben oltre i confini di Budapest. La Corte non si è limitata a riscontrare la violazione di singole direttive del mercato interno o di singoli diritti della Carta: ha autonomamente accertato una violazione dell'articolo 2 TUE, trattandolo come parametro azionabile in un ricorso per inadempimento. È la conferma che i «valori dell'Unione» non sono una clausola di stile, ma un vincolo giuridico la cui inosservanza può essere sanzionata.
Per chi osserva il dibattito pubblico - anche all'interno della Chiesa, dove l'accostamento tra omosessualità e abuso ricorre con frequenza nelle controversie sugli scandali del clero, alimentato da ambienti pseudo-tradizionalisti e di estrema destra - la sentenza segna un punto fermo: quell'accostamento è un'offesa alla dignità della persona, contraria all'identità stessa dell'Unione.
d.V.E.
Silere non possum