Città del Vaticano - La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha annunciato l’intenzione di procedere a nuove consacrazioni episcopali. In un comunicato datato 2 febbraio 2026, la Casa generalizia riferisce che il Superiore generale, don Davide Pagliarani, durante una cerimonia al Seminario internazionale San Curato d’Ars di Flavigny-sur-Ozerain, ha reso pubblica la decisione di “affidare ai vescovi della Fraternità il compito di procedere a nuove consacrazioni episcopali, il prossimo 1º luglio”.

Nel testo si ricostruisce anche un tentativo di interlocuzione con la Santa Sede. Pagliarani afferma di avere chiesto “la grazia di un’udienza con il Santo Padre” per esporre “filialmente” la situazione, e di avere poi scritto una seconda lettera indicando la “necessità” di assicurare la continuità del ministero dei vescovi della Fraternità, in particolare per conferire i sacramenti dell’Ordine e della Confermazione. La decisione viene motivata richiamando uno “stato oggettivo di grave necessità” e una recente lettera ricevuta da Roma “che non risponde in alcun modo alle nostre richieste”.

Cos’è la Fraternità San Pio X?

La Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970 da mons. Marcel Lefebvre e legata al seminario di Ecône, nasce come progetto di formazione sacerdotale e di tutela della tradizione liturgica; in pochi anni però il confronto con Roma si irrigidisce perché Lefebvre contesta l’orientamento post conciliare e procede a ordinazioni e scelte disciplinari senza l’assenso dell’autorità competente. Nel 1975 arriva il ritiro del riconoscimento canonico e l’ordine di chiusura del seminario, nel 1976 la sospensione a divinis del fondatore segna l’ingresso della Fraternità in una condizione stabile di disobbedienza. La crisi esplode nel 1988: dopo tentativi di conciliazione e un’intesa preliminare che escludeva nuove consacrazioni, Lefebvre consacra ugualmente quattro vescovi senza mandato pontificio. Da allora il rapporto con Roma procede a fasi: da un lato canali istituzionali e gesti di ricomposizione, dall’altro la persistenza di un contenzioso, in particolare in merito al Concilio Vaticano II. 

Roma: “Grande dolore e sconcerto”

Il comunicato parla di esigente ma il punto, però, non è soltanto organizzativo. «Una storia che si ripete. Un dolore grande oltre allo sconcerto», sottolinea un vescovo del Dicastero per la Dottrina della Fede. Nella storia dei rapporti fra Roma e la Fraternità San Pio X, la scelta di consacrare vescovi senza un esplicito mandato pontificio è una materia che tocca direttamente la comunione ecclesiale. Nel motu proprio Ecclesia Dei del 2 luglio 1988, san Giovanni Paolo II qualificò le consacrazioni del 30 giugno 1988 come “illegittima ordinazione episcopale” e scrisse che quell’atto “ha vanificato tutti gli sforzi da anni compiuti per assicurare la piena comunione”. In quello stesso testo, il Pontefice chiarì che la consacrazione dei vescovi, “materia gravissima e di capitale importanza per l’unità della Chiesa”, se compiuta in disobbedienza al Romano Pontefice, configura un gesto che “costituisce un atto scismatico”, richiamando anche la disciplina canonica che è tutt’ora in vigore.

Proprio perché la frattura venisse sanata, lo stesso Giovanni Paolo II istituì una struttura dedicata a “facilitare la piena comunione ecclesiale” di sacerdoti, seminaristi e comunità legate a quel mondo che intendessero “rimanere uniti al Successore di Pietro”, prevedendo anche misure pastorali per il rispetto di tradizioni spirituali e liturgiche. Era, in sostanza, una linea di ricomposizione: non una resa delle posizioni, ma un canale stabile per ricondurre la questione nell’alveo dell’unità visibile della Chiesa. Su questa traiettoria si colloca anche il lavoro successivo di Benedetto XVI. Il 21 gennaio 2009 la Congregazione per i Vescovi emanò il decreto di remissione della scomunica latae sententiae ai quattro vescovi consacrati nel 1988. Il 15 dicembre 2008 mons. Bernard Fellay inviò una lettera in Vaticano: “Noi crediamo fermamente al Primato di Pietro e alle sue prerogative”. Il decreto spiegava che Benedetto XVI, “paternamente sensibile” al disagio spirituale manifestato e fiducioso nell’impegno espresso, decise di “riconsiderare la situazione canonica” dei presuli, con l’intento di “consolidare le reciproche relazioni di fiducia” e “dare stabilità ai rapporti” con la Sede Apostolica, auspicando “la sollecita realizzazione della piena comunione”.

Il comunicato ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede, pubblicato il 24 gennaio 2009, inserì quel gesto in un percorso più ampio: parlò di un “processo di dialogo” seguito “fin dall’inizio” da Benedetto XVI e ricordò anche un incontro personale con mons. Fellay il 29 agosto 2005, nel quale il Papa manifestò la volontà di procedere “per gradi” verso la riconciliazione. La remissione della scomunica venne presentata come atto di “sollecitudine pastorale” e “paterna misericordia”, orientato alla “completa riconciliazione” e alla piena comunione.

Un percorso faticoso

Il percorso di riavvicinamento fra Roma e la Fraternità Sacerdotale San Pio X si è svolto, negli anni, dentro una dinamica spesso sbilanciata: da un lato la Santa Sede ha compiuto scelte concrete per riaprire canali di fiducia, dall’altro la Fraternità ha mantenuto una linea di sostanziale autonomia, continuando a contestare il Concilio Ecumenico Vaticano II e senza compiere passi verificabili verso una regolarizzazione piena. In questo quadro non bisogna dimenticare che Benedetto XVI pagò anche un prezzo mediatico altissimo: proprio in quei giorni un vescovo lefebvriano, Richard Williamson, rilasciò dichiarazioni antisemite e negazioniste, e una parte della stampa costruì un collegamento improprio fra quelle frasi e il decreto, sovrapponendo piani che nulla centravano.  Dentro la stessa logica di ricomposizione si colloca la scelta liturgica del 7 luglio 2007: con il Motu Proprio Summorum Pontificum il Papa rese realmente praticabile l’accesso alla liturgia romana anteriore al 1970, stabilendo che, nelle Messe senza popolo, “ogni sacerdote cattolico di rito latino” può usare il Messale del 1962 e che “non ha bisogno di alcun permesso” né della Sede Apostolica né dell’Ordinario. Lo stesso testo chiedeva che la celebrazione nella vita parrocchiale avvenisse sotto la guida del vescovo, “evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa”, indicando così una finalità di pace liturgica e di ricomposizione ecclesiale. L’Istruzione applicativa del 30 aprile 2011, emanata dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ribadiva che quella facoltà andava interpretata in senso favorevole ai fedeli e la collegava esplicitamente alla necessità di “favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa”, obiettivo che, nel contesto dei rapporti con il mondo tradizionalista, intendeva anche rimuovere un fattore concreto di conflitto e aprire condizioni più realistiche per un ritorno.

Il nodo del Primato di Pietro 

La Fraternità richiama nel comunicato la “grave necessità” e la cura delle anime, ma la questione è ecclesiologica e canonica, legata alla disciplina e al rapporto con il Primato di Pietro. Sul piano del diritto, l’ordinazione di un vescovo senza il necessario mandato apostolico integra un delitto canonico. La Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi chiarisce che il can. 1382 CIC punisce con la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica sia il vescovo consacrante sia chi riceve l’ordinazione in questo modo, richiamando anche i riferimenti strutturali dei can. 377 § 1 (libera nomina o conferma dei vescovi da parte del Papa) e del can. 1013 (divieto di consacrare un altro vescovo senza che consti prima del mandato apostolico). La stessa Dichiarazione precisa che i co-consacranti, quando impongono le mani e recitano la preghiera consacratoria, risultano coautori del delitto e quindi ugualmente sottoposti alla sanzione penale.

Quanto agli effetti della scomunica, la Dichiarazione richiama il can. 1331 § 1, evidenziando che allo scomunicato è proibito prendere parte come ministro alla celebrazione dell’Eucaristia o ad altri riti di culto pubblico, celebrare sacramenti e sacramentali e ricevere i sacramenti, esercitare funzioni ecclesiastiche e porre atti di governo, con proibizioni che scattano ipso iure dal momento stesso in cui si incorre nella pena. 

d.B.N.
Silere non possum