La domanda se sia possibile confessarsi online è tornata al centro del dibattito durante il periodo del coronavirus.  I testi ufficiali e le precisazioni offerte dalla Santa Sede escludono che una chat, una chiamata o un messaggio vocale possano sostituire la confessione sacramentale. WhatsApp, in questo quadro, rientra semplicemente tra gli “altri strumenti di comunicazione” che non sono idonei alla celebrazione del sacramento. 

Il punto di partenza è il Codice di diritto canonico. Il canone 959 stabilisce che i fedeli ottengono il perdono nel sacramento della penitenza “confessando i peccati al ministro legittimo” e ricevendo l’assoluzione “dallo stesso ministro”. Il canone 960 aggiunge che la confessione individuale e integra con assoluzione è “l’unico modo ordinario” con cui il fedele consapevole di peccato grave viene riconciliato con Dio e con la Chiesa. Il legislatore descrive un atto sacramentale personale, ecclesiale, affidato al rapporto diretto tra penitente e confessore. Lo stesso orientamento emerge dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Al n. 1456 si legge che “la confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza”. Ai nn. 1491 e 1493 il Catechismo ribadisce che il penitente deve manifestare i peccati al sacerdote e che chi vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa deve confessare al sacerdote i peccati gravi. La struttura del sacramento, quindi, non è assimilabile a una comunicazione a distanza: è un atto sacramentale nel quale il ministro agisce in persona Christi e il penitente si presenta personalmente davanti alla Chiesa. 

Su questo punto san Giovanni Paolo II fu netto nel motu proprio Misericordia Dei. Nel documento il Papa ricordava che “la confessione individuale e integra e l’assoluzione costituiscono l’unico modo ordinario” di riconciliazione. L’eccezione riguarda solo una “impossibilità fisica o morale”, ma anche in quel caso la Chiesa non sostituisce il sacramento con il telefono o con i mezzi digitali: prevede altre forme straordinarie, come l’assoluzione generale nei casi previsti dal diritto o il desiderio sincero di confessarsi appena possibile. Il chiarimento più esplicito, anche sul piano pratico, arrivò durante la pandemia. In un’intervista ai media della Santa Sede il 20 marzo 2020, monsignor Krzysztof Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica, rispose in modo diretto alla domanda se il telefono o l’email potessero essere strumenti idonei per la confessione. La risposta fu inequivocabile: “La Confessione sacramentale non può avvenire per telefono o l’email o con altri strumenti di comunicazione” e “ci vuole la presenza fisica del penitente”. Nello stesso passaggio veniva precisato che attraverso quei mezzi il sacerdote può offrire consigli spirituali, conforto, sostegno, ma non impartire l’assoluzione sacramentale. 

Lo stesso giorno, la Penitenzieria Apostolica pubblicava una Nota ufficiale nella quale ribadiva che, “anche in tempo di Covid-19”, il sacramento della Penitenza viene amministrato “a norma del diritto canonico universale” e secondo l’Ordo Paenitentiae. La Nota insisteva sul fatto che la confessione individuale resta la forma ordinaria di celebrazione e, quando non sia possibile accedere al sacramento, richiamava il votum sacramenti, cioè il proposito sincero di confessarsi successivamente. Anche qui la Santa Sede non aveva aperto alcuno spazio a una confessione telematica: riconosceva l’impedimento e indicava la via della contrizione e del desiderio del sacramento, in attesa della celebrazione vera e propria. C’è poi un altro profilo che rende del tutto improprio l’uso di piattaforme digitali per la confessione: il sigillo sacramentale. Il Catechismo, al n. 1467, afferma che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è tenuto a mantenere un “segreto assoluto” sui peccati confessati. La Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno, del 2019, insiste sul carattere irriducibile di questo sigillo e ricorda che al confessore non è consentito “mai e per nessuna ragione” tradire il penitente. Portare il sacramento dentro canali digitali gestiti da piattaforme esterne, esposti a registrazioni, intercettazioni, archiviazioni o diffusioni indebite, contraddice la natura stessa di quella tutela assoluta. 

Non è casuale che il diritto canonico e le norme sui delitti riservati puniscano severamente anche la registrazione o la divulgazione, con qualunque mezzo tecnico o tramite mezzi di comunicazione sociale, di ciò che viene detto nella confessione sacramentale, vera o simulata. La Santa Sede considera quindi l’ambito della confessione come uno spazio che deve essere protetto con il massimo rigore, non trasferito sulle logiche dei media digitali. Il fedele, quindi, può contattare un sacerdote via telefono o chat per chiedere aiuto, consiglio, discernimento, accompagnamento spirituale. Può manifestare il desiderio di riconciliarsi e ricevere indicazioni per un atto di contrizione quando sia impossibile confessarsi subito. Quello che non può fare è trasformare quel contatto in una confessione sacramentale valida e legittima. 

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